Iscrizioni all’Anno Scolastico 2017/18: alunni con disabilità (L. 104/92) e alunni DSA (L. 170/2010)

Si ricorda che la Circolare Ministeriale del 15 novembre 2016 ha fissato al 6 febbraio 2017 il termine di scadenza per le iscrizioni all’Anno Scolastico 2017/18, iniziate lo scorso 16 gennaio.

Per quanto riguarda gli alunni con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92 e gli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) certificati ai sensi della Legge 170/2010, si evidenziano alcune indicazioni utili per superare eventuali criticità che possono ricadere negativamente sulla formazione delle classi e sull’assegnazione dell’organico di sostegno.

Alunni con disabilità – Certificazione Legge 104/92

Si ricorda alle famiglie interessate che, nel caso di alunno con disabilità, la domanda di iscrizione va perfezionata con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalle ATS di competenza. Tale documentazione consiste in:

  • verbale del Collegio per l’individuazione dell’alunno in situazione di handicap
  • diagnosi funzionale.

Particolarmente importante sarà controllare che il verbale sia in corso di validità.

Sono esonerati da questo iter procedurale gli alunni con Sindrome di Down. Per questi casi è sufficiente la certificazione rilasciata dai medici di base che verrà presentata a scuola.

Alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) – Certificazione Legge 170/2010

Una volta effettuata l’iscrizione, la famiglia dovrà perfezionare la procedura presentando alla scuola prescelta la diagnosi di DSA – Legge 170/2010. Si ricorda a tal proposito che la certificazione attestante diagnosi di DSA, non comporta l’assegnazione di insegnanti di sostegno, ma la necessaria attivazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative secondo le modalità disciplinate dalla normativa.

Trattenimenti alla Scuola dell’Infanzia

Come noto, la Circolare precisa che “I genitori iscrivono alla Classe Prima della Scuola Primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2017“. Tuttavia, si rimarca che l’eventuale trattenimento alla Scuola dell’Infanzia di bambini in età dell’obbligo scolastico riveste carattere di eccezionalità e deve riferirsi alla indispensabile condizione di disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92 e/o di adozione, sia nazionale che internazionale, di bambini aventi tra i cinque e i sei anni di età e che presentano particolari fattori di vulnerabilità.

Per il trattenimento è necessario che la scuola acquisisca entro il 25 maggio 2017:

  • il progetto educativo-didattico
  • la delibera dell’organo collegiale
  • il parere tecnico degli specialisti che hanno in carico il minore in cui si dichiari lo specifico vantaggio conseguente al trattenimento di un anno alla Scuola dell’Infanzia e, parallelamente, la perdita di opportunità di sviluppo e di apprendimento derivante dal rinvio di un anno del naturale passaggio alla Scuola Primaria
  • l’assenso della famiglia.

In allegato la il testo della comunicazione ed il modello di richiesta del trattenimento alla Scuola dell’Infanzia.