Valutazione finale degli alunni per l’Anno Scolastico 2019/2020 e Didattica a Distanza

Di seguito si riportano le indicazioni ed i criteri che verranno adottati per la valutazione degli apprendimenti del presente Anno Scolastico 2019/2020 in funzione delle disposizioni adottate in applicazione della Didattica a Distanza ed in ottemperanza alle indicazioni ministeriali.

 

IL COORDINATORE DIDATTICO

Vista l’Ordinanza applicativa del Decreto Legge “Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’Anno Scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti” del 16 maggio 2020 che prevede all’art. 2 “Il Collegio dei Docenti, nell’esercizio della propria autonomia deliberativa in ordine alle materie di cui all’articolo 4, comma 4 del Regolamento sull’autonomia, integra, ove necessario, i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni (…)“.

Vista la delibera nr. 1 del Collegio Docenti in data 27 maggio 2020;

RENDE NOTO

le integrazioni pro tempore al Piano Triennale dell’Offerta Formativa relative alla valutazione finale degli alunni.

Considerato che, durante il periodo di emergenza sanitaria causata dal fenomeno COVID-19, tutte le attività scolastiche hanno dovuto essere inevitabilmente modificate ed rimodulate in funzione della Didattica a Distanza, la valutazione dei compiti e dei materiali assegnati durante questo periodo è stata essenzialmente di tipo formativo, effettuata senza l’utilizzo dei voti numerici ma tramite il puntuale riscontro alle attività svolte dagli alunni, direzionata soprattutto verso la componente motivazionale dell’incoraggiamento.

A tal proposito si precisa che, in modo particolare nell’ambito del comportamento i descrittori potranno essere declinati dalle insegnanti in funzione dell’effettiva partecipazione alle attività proposte, tenendo conto anche di eventuali difficoltà di carattere tecnico (connessione, disponibilità tecnologiche, altro).

  • VALUTAZIONE

Dopo il primo periodo di assestamento e di pratica acquisita a livello di strumentazioni, metodologie ed applicazioni, si intende procedere con l’attribuzione di un voto numerico che, tenendo conto delle annotazioni rilevate dai docenti in questo periodo di Didattica a Distanza, andrà riportato sulle schede di valutazione finali come consuetudine della Scuola e come indicato dalle disposizioni ministeriali.

  • SCRUTINIO

 Le procedure di scrutinio verranno effettuate secondo la modalità di seguito indicata:

Ambito disciplinare:

Il voto finale, espresso in decimi, verrà attribuito a seguito del calcolo dei seguenti parametri, non necessariamente numerici:

  1. giudizi derivanti dalla restituzione di materiali assegnanti e compiti svolti durante la Didattica a Distanza (tenendo conto di: puntualità, correttezza, impegno, costanza, cura, approfondimento);
  2. partecipazione ai video-incontri programmati (tenendo conto di: presenza, interazione, motivazione, comportamento, interesse);
  3. esiti di prove, test, quiz ed altre attività di verifica sostenuti durante la Didattica a Distanza;
  4. eventuali voti raccolti durante il Secondo Quadrimestre fino alla data di interruzione delle lezioni (21 febbraio 2020);
  5. eventuale arrotondamento in base ad annotazioni specifiche degli insegnanti ed al voto attribuito nel Primo Quadrimestre;
  6. per le materie meno approfondite durante l’emergenza sanitaria (Arte, Musica, Educazione Fisica e Tecnologia) in assenza di ulteriori giudizi verranno confermati i voti del Primo Quadrimestre.

Pertanto, ai sensi dell’Art. 3 dell’Ordinanza Ministeriale del 16 maggio 2020:

a) Comma 2 “gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, all’articolo 5, comma 1 e all’articolo 6, commi 2, 3 e 4 del Decreto Legislativo”.

b) Comma 4 “anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione.”.

c) Comma 5 “Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il consiglio di classe predispongono il piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento”; il Piano Individualizzato sarà predisposto per gli alunni delle classi non terminali per i quali ricorrono le suddette circostanze e sarà allegato al documento di valutazione finale (art. 6 c.1).

d) Comma 6. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 2 del Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernenti la certificazione delle competenze e si deroga all’articolo 4, commi 2 e 3 del predetto decreto; ad esclusione della parte relativa alle prove INVALSI.

e) Comma 7. Nei casi in cui i Docenti non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il Collegio dei Docenti, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammettere l’alunno alla classe successiva.

Per quanto concerne gli alunni con disabilità o DSA la valutazione sarà coerente, come di consueto, con il Piano Educativo Individualizzato ovvero del Piano Didattico Personalizzato; medesima procedura per alunni con situazioni di altri bisogni educativi anche non certificati, ma rilevati dal Collegio dei Docenti, soggetti a PDP (art. 5 dell’OM in parola).

Ambito competenze:

Unitamente alle schede di valutazione finale, per ogni alunno verrà prodotto il documento denominato “Modello di certificazione del processo di apprendimento delle competenze”, adattato in funzione della rimodulazione delle attività scolastiche imposta dalla Didattica a Distanza.

Tale strumento permette di descrivere in modo specifico, tramite parametri oggettivi, la risposta fornita da ciascun alunno alle sollecitazioni ed agli stimoli durante il periodo emergenziale, tenendo conto anche dei dati raccolti durante il Primo Quadrimestre e delle annotazioni di cui sopra.

Limitatamente alla Classe Quinta verrà inoltre prodotto il documento di valutazione denominato “Certificazione delle competenze al termine della Scuola Primaria”, che verrà trasmesso alla Scuola Secondaria di Primo Grado di destinazione unitamente al fascicolo personale di ciascun alunno.

Tale valutazione è attribuita dal Team Docenti di Classe in base al percorso di studi compiuto dal singolo alunno durante tutto il ciclo della Scuola Primaria.

Ambito comportamentale:

Nulla è invariato rispetto al consueto. Tuttavia, come sopra anticipato, i descrittori potranno essere declinati dalle insegnanti in funzione del comportamento tenuto durante la partecipazione alle attività proposte durante la Didattica a Distanza.

RECUPERO DELLE SITUAZIONI DI CUI AI PIANI INDIVIDUALIZZATI

Ai sensi dell’Art. 6 dell’Ordinanza Ministeriale del 16 maggio 2020:

a) Comma 3 “Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Decreto legge, le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020”.

b) Comma 4 “Le attività di cui al comma 3 integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021”.

Ulteriori indicazioni a riguardo saranno fornite successivamente compatibilmente con le disposizioni di avvio dell’Anno Scolastico 2020/21.

In allegato i criteri di valutazione adottati dal Collegio Docenti ed i modelli di riferimento relativi alla Certificazione delle Competenze.